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 La seguente pagina, a cui si accede tramite Qr-Code inserito nel contratto di lavoro individuale, riporta le informazioni aggiuntive comunicate al lavoratore in modo chiaro e trasparente, ai sensi e per gli efetti del Capo II art.4 D.Lgs.104/2022.
 Per le informazioni di cui alle lettere a) Identità delle parti ivi compresa quella dei codatori - b) Luogo di lavoro - c) sede/domicilio del datore di lavoro – d) inquadramento, livello e qualifica – e) data di inizio del rapporto di lavoro – f) tipologia di rapporto di lavoro – h) durata del periodo di prova – n) l’importo iniziale della retribuzione – o) la programmazione dell’orario normale di lavoro - si rimanda a quanto già previsto nel contratto di lavoro stipulato.
 

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 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CONTRATTUALI
 L’azienda versa i contributi previdenziali all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ed i premi assicurativi all’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro).
 -Si comunica che possono essere previste anche ulteriori forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornite dal datore di lavoro stesso, quali: Ente bilaterale di categoria e/o territoriale (FONDO METASALUTE sanitario), Fondo di previdenza complementare di categoria (Fondo Cometa).
 -Non sono previste modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
 

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 FORMAZIONE EROGATA
 In ottemperanza alle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo, il lavoratore ha diritto a ricevere la formazione erogata dall’azienda, se prevista, per il livello, l’inquadramento e la qualifica assegnate ed inoltre ha diritto alla formazione obbligatoria continua in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 (8 ore rischio basso, 12 ore rischio medio, 16 ore rischio alto)
 Il lavoratore si obbliga a consegnare con diligenza e tempestivamente eventuali attestati formativi in corso di validità, frequentati in precedenza all’assunzione.
 

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 CCNL APPLICATO CON INDICAZIONE DELLE PARTI CHE LO HANNO SOTTOSCRITTO
 Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana (Federmeccanica) - Associazione nazionale installatori di impianti (ASSISTAL)
 Federazione italiana metalmeccanici FIM-CISL - Federazione impiegati operai metallurgici FIOM CGIL - Unione italiana lavoratori metalmeccanici UILM-UIL - Federazione italiana sindacato metalmeccanico e industrie collegate – FISMIC - Federazione nazionale lavoratori UGL meccanici - Unione sindacati autonomi sudtirolesi - USAS-ASGB/Metall (per adesione) - Syndacat autonome Valdotain des travailleurs - SAVT (per adesione)
 

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 DURATA DEL CONGEDO FERIE
 L'epoca di usufruizione delle ferie viene stabilita insindacabilmente dall’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio e sentite comunque le necessità individuali; le stesse, per consuetudine aziendale, possono essere comunicate al lavoratore anche tramite strumenti quali mail, sms, avvisi in bacheca.
 Nell’eventualità che il lavoratore utilizzi un monte ferie superiore a quello maturato, l’azienda può procedere a considerarlo assente giustificato non retribuito o, a proprio giudizio, a trattenere in paga l’importo pagato in eccesso.
 Nel caso il lavoratore necessiti di ferie e/o permessi specifici, deve richiederli con almeno DUE settimane di anticipo, per permettere all’azienda di organizzare il lavoro, l’azienda si riserva l’incontestabile diritto di non concedere o di concedere in periodi diversi tali richieste.
 L’azienda può richiamare dalle ferie il lavoratore, il quale si vincola a riprendere servizio entro ventiquattro ore, in tal caso le spese di rientro forzato dalle ferie, sono a carico dell’azienda. Il lavoratore che, richiamato, non rientri dalle ferie, sarà considerato assente ingiustificato a tutti gli effetti.
 Fino al 10° anno di servizio: 4 settimane, oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti di anzianità 4 settimane + 1 giorno, oltre i 18 anni di servizio 5 settimane.
 Gli operai in forza al 31 dicembre 2007 - iniziano a maturare l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie ovvero alla settimana aggiuntiva a partire dal 1º gennaio 2008; - hanno diritto, dal 1° gennaio 2008, ad un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza del requisito di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.
 Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che il normale orario di lavoro settimanale sia distribuito, rispettivamente, su 5 o 6 giorni.
 

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 DURATA R.O.L.
 I permessi e/o i ROL e/o le ex festività, maturati alla fine di ciascun anno e non usufruiti, potranno essere goduti in qualsiasi momento nel corso del rapporto di lavoro oppure eventualmente monetizzati in qualsiasi momento, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali.
 Sono previsti 13 giornate di permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
 

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 DURATA EX FESTIVITA'
 In sostituzione delle festività soppresse sono previste 32 ore di permesso retribuito.
 

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 DURATA PERMESSI RETRIBUITI
 non previsti.
 

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 DURATA CONGEDO MATRIMONIALE
 In caso di matrimonio ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova compete un periodo di congedo di 15 giorni lavorativi con decorrenza della retribuzione
 

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 DURATA CONGEDO PER STUDIO / FORMAZIONE
 Studenti: saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; saranno inoltre esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero la sessione di esami negli altri casi.
 Diritto allo studio: il monte ore a disposizione si ottiene moltiplicando 7 ore per 3, per il numero dei dipendenti occupati in azienda a quella data. Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo, per l’alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per i lavoratori stranieri, il monte ore di permesso retribuito è elevato a 250.
 I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda per frequentare i corsi di studio e i corsi di formazione professionale non dovranno superare rispettivamente il 3% complessivo della forza occupata.
 

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 DURATA CONGEDO SINDACALE
 I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
 Sono previsti congedi di 24 ore per ciascun trimestre solare, ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle
 Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, per l'espletamento delle loro funzioni.
 Ai componenti delle RSU, per l’espletamento del loro mandato. Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite sono pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti all’anno per ciascun dipendente;
 Sono previste 10 ore per assemblee dei lavoratori per le attività produttive con almeno 15 dipendenti e 8 ore annue per assemblee dei lavoratori, nelle imprese con almeno 10 dipendenti.
 

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 DURATA CONGEDO PER LUTTO / GRAVE INFERMITA'
 Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia
 

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 CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
 in occasione delle consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
 

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 PERMESSI PER ESAMI PRENATALI
 Durante tutto il periodo della gestazione, la lavoratrice ha diritto a brevi permessi per svolgere le specifiche visite mediche prenatali. Tali assenze sono retribuite e non vengono scalate dai normali permessi aziendali. Attenzione, per averne diritto l’azienda va avvisata anticipatamente e va presentato il certificato medico della visita effettuata.
 

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 DURATA CONGEDO PER MATERNITA' OBBLIGATORIA
 Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
 a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
 b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
 c) per i tre mesi dopo il parto;
 d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
 e) esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi, (su autorizzazione di medico specialista);
 f) a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi, (su autorizzazione di medico specialista).
 L'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostato ad altre mansioni.
 

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 CONGEDO DI PATERNITA'
 Il lavoratore padre, a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 successivi, si deve astenere dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 se parto plurimo), anche non continuativi, ma non frazionabili ad ore.
 Il lavoratore padre ha anche diritto ad usufruire del congedo di maternità, nel caso di morte o grave infermità della madre ovvero in caso di abbandono o affidamento esclusivo, o in caso la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità; in tutti questi i casi, comunque, il congedo di paternità si cumula.
 

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 CONGEDO PARENTALE
 Ogni genitore, per ogni figlio e fino all’età di 12 anni, ha diritto ad un congedo facoltativo, così determinato:
 a) alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
 b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se esercita il diritto di astenersi per un periodo non inferiore a 3;
 c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore o in caso di affidamento esclusivo.
 Per ogni minore con disabilità in situazione di gravità accertata, uno dei due genitori a scelta, entro il compimento del 12mo anno di vita del bambino, ha diritto al prolungamento del congedo parentale fino ad un massimo di 3 anni o, in alternativa, fruire di 2 ore al giorno di riposo retribuito.
 

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 CONGEDO PER CURE INVALIDI CIVILI
 Ai sensi del D.Lgs. n.119 del 18.07.2011 il lavoratore invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta superiore al 50% può annualmente usufruire di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni anche frazionato.
 Durante il periodo del congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, quota azienda.
 

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 CONGEDO PER CURE TERMALI
 Il congedo straordinario per cure termali non è soggetto ad autorizzazione da parte del datore di lavoro. È usufruibile al di fuori del periodo di ferie solo per effettive esigenze terapeutiche/riabilitative, su richiesta del medico.
 La durata è di 15 giorni, non frazionabili, compresi festivi ed eventuali giorni viaggio per raggiungere lo stabilimento ed è retribuito dal datore e/o dall’Inps in modo equiparato alla malattia anche se è distinto e non si conteggia per il comporto.
 

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 CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
 La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni.
 Durante il periodo di congedo, la lavoratrice percepisce una indennità corrisposta direttamente dall'Inps, a seguito di specifica domanda presentata all'Istituto.
 Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, secondo quanto concordato tra le parti.
 

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 PROCEDURA - FORMA - TERMINI DEL PREAVVISO
 Nei rapporti a tempo indeterminato, le parti possono recedere dal contratto comunicandolo all’altra parte per iscritto ad probationem nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto, a pena, per la parte recedente, del pagamento/trattenuta della relativa indennità sostitutiva.
 Le dimissioni/licenziamento in periodo di prova o per giusta causa ai sensi del 2119 c.c. e del CCNL, non richiedono il periodo di preavviso.
 Eventuali assenze del lavoratore, di qualsiasi natura, prolungano in avanti di un pari periodo la durata del periodo di preavviso. Le parti possono comunque concordare procedure e termini diversi di preavviso.
 In caso di dimissioni telematiche, il periodo di preavviso viene conteggiato in base alla data di ricezione della e-mail pec da parte dell’azienda.
 In caso di cessazione del rapporto per raggiungimento dell’età pensionabile, non è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
 I termini decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
 Fino a 5 anni di anzianità: 2 mesi liv.B2-B3-A1 – 1 mese e 15 giorni liv. C2-C3 – 10 giorni liv. D1-C2-C1 – 7 giorni ex cat.1
 Oltre i 5 e fino a 10 anni: 3 mesi liv.B2-B3-A1 – 2 mesi liv. C2-C3 – 20 giorni liv. D1-C2-C1 – 15 giorni ex cat.1
 Oltre i 10 anni di anzianità: 4 mesi liv.B2-B3-A1 – 2 mese e 15 giorni liv. C2-C3 – 1 mese liv. D1-C2-C1 – 20 giorni ex cat.1
 

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 PERCENTUALI LAVORO STRAORDINARIO
 Il lavoratore non può rifiutarsi a svolgere, salvo comprovati motivi oggettivi, eventuali ore supplementari e/o straordinarie, comprese quelle richieste in giorni festivi o di riposo od in orario notturno, che per motivi aziendali gli venissero richieste almeno 24ore prima salvo cause di forza maggiore o non prevedibili, nel rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs.66/2003 – D.Lgs.213/04.
 Saranno retribuite, secondo le percentuali di maggiorazione previste dal CCNL applicato, solamente le ore supplementari e/o straordinarie preventivamente autorizzate dall’azienda, il lavoratore non è autorizzato a svolgere su propria iniziativa ore ulteriori rispetto l’orario ordinario; Le ore supplementari e/o straordinarie sono conteggiate per unità non inferiori al quarto d’ora od alla mezz’ora, secondo i regolamenti aziendali.
 Nell’eventualità che il lavoro supplementare e/o straordinario venisse prestato in maniera fissa e continuativa, fin d’ora le parti concordano che lo stesso non avrà comunque natura di prestazione ordinaria e pertanto esulerà, salvo quanto eventualmente disposto dal CCNL, dal calcolo di ogni e tutte le spettanze indirette.
 Gli straordinari sono ammessi nel limite massimo di 200 ore annue (250 per le aziende fino a 200 dipendenti), e contenuti nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali, con le seguenti percentuali:
 Lavoro straordinario (prime 2 ore) 25% a turni 25%
 Lavoro straordinario (ore successive) 30% a turni 30%
 Festivo 50% a turni 50%
 Festivo con riposo compensativo 10% a turni 10%
 Straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% a turni 55%
 Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) 35% a turni 35%
 Notturno (fino alle ore 22) 20% a turni 20%
 Notturno (oltre le ore 22) 30% a turni 25%
 Straordinario notturno (prime 2 ore) 50% a turni 40%
 Straordinario notturno (ore successive) 50% a turni 45%
 Notturno festivo (fino alle 22) 60% a turni 60%
 Notturno festivo (oltre le 22) a turni 65%
 Notturno festivo con riposo compensativo (fino alle 22) 35% a turni 35%
 Notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 22) a turni 40%
 Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% a turni 65%
 Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) 55% a turni 50%
 Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
 È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive.
 Le maggiorazioni vanno applicate a tutte le aziende con esclusione di quelle impiantistiche che svolgendo attività di gestione e manutenzione richiedono un’articolazione dei turni 24 ore su 24.
 

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Si avverte il lavoratore che eventuali modifiche degli elementi contrattuali derivanti direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo applicato, non verranno automaticamente comunicate e pertanto al fine di conoscere i propri diritti dovrà autonomamente attivarsi per consultare le fonti eteronome aggiornate.

Si comunica infine, che tutte le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni sono disponibili gratuitamente ed in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente allegato informativo adempie all’obbligo di informazione in capo al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 152/1997 così come modif. dal D.Lgs. 27 giugno 2022 n.104 in attuazione della direttiva UE 2019/1152

Studio Boller - Centro Giuslavoristico Treviso - Consulenti del Lavoro